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SIGRA
Analisi per la Caratterizzazione di Terre e Rocce da Scavo

Supporto nelle fasi di campionamento e scelta delle analisi

S.I.G.R.A. esegue analisi per la caratterizzazione di terre e rocce da scavo con supporto sia nella fase di campionamento, eseguito secondo norma UNI 10802, sia nella scelta delle analisi in funzione delle caratteristiche del sito e della destinazione d’uso del materiale.

Il servizio di analisi in laboratorio è parte di un complesso e delicato servizio di classificazione, messa in sicurezza, campionamento, trattamento in situ (nei casi possibili) e gestione del rifiuto fino a destino o recupero.

Elaborazione Piano di Utilizzo sul Cantiere

La nostra consulenza

La gestione in deroga alla disciplina sui rifiuti deve rispettare quanto previsto dal D.P.R. n. 120 del 13 GIUGNO 2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.”, per le opere soggette a VIA/AIA con volumetrie maggiori di 6000mc o quanto previsto dall’articolo 20 BIS dello stesso D.P.R. negli altri casi.

Il set di parametri minimo da ricercare è quello di cui alla tabella 4.1 dell’allegato 4 del D.P.R., da integrare con ulteriori parametri definiti in base alle possibili contaminazioni ricollegabili alle attività antropiche svolte nel sito o nelle sue vicinanze o ad eventuali superamenti delle CSC – Concentrazioni di Soglia Critiche, derivanti da fenomeni naturali. In presenza di materiale di riporto è prevista anche l’analisi dell’eluato da test di cessione ai sensi dell’art. 9 del D.M. 5 febbraio 1998.

La gestione delle terre e rocce da scavo in seno al D.P.R. 120 prevede l’elaborazione di un Piano di utilizzo sul cantiere.

Il Piano di utilizzo deve contenere la descrizione del sito di origine del materiale ed in particolare, anche un Piano di campionamento e analisi, con informazioni dettagliate relativamente alla indagini svolte, modalità di esecuzione, localizzazione dei punti, elenco delle sostanze da ricercare come dettagliato nell’allegato 4 del D.P.R. 120 e descrizione delle metodiche analitiche.

Per ogni sito devono essere previsti almeno 3 punti d’indagine e per ciascun punto d’indagine devono essere considerati almeno 3 livelli stratigrafici.

Per le opere soggette a VIA/AIA con volumetrie inferiori ai 6000mc e per tutte le opere non soggette a VIA/AIA, il D.P.R. 120, dispone che i materiali da scavo sono sottoposti al regime di cui all’articolo 184-bis del Dlgs 152/2006 a condizione che il produttore attesti, attraverso una dichiarazione alle sedi delle territorialmente competenti Agenzie Regionali per la Protezione e l’Ambiente, alcune condizioni fondamentali, quali, ad esempio, che:

  1. la destinazione di riutilizzo delle rocce e terre da scavo sia certa e determinata, anche presso più siti;
  2. siano rispettate le concentrazioni soglia di contaminazione compatibili con il sito di destinazione e non vi sia pericolo di contaminazione per le acque di falda;
  3. l’utilizzo non comporti rischi per la salute o variazioni negative delle emissioni rispetto alle normali materie prime;
  4. i materiali da scavo non siano sottoposti a preventivi trattamenti fatta eccezione per la normale pratica industriale.

Nel caso di terreni gestiti in deroga alla disciplina sui rifiuti, il campionamento prevede la setacciatura con esclusione delle frazioni > 2cm mentre le analisi vengono condotte sulla frazione < 2mm.

L’analisi dell’eluato da test di cessione secondo le modalità previste dall’Allegato 3 al D.M. 5 Febbraio 1998, come modificato dal Decreto Ministeriale 186 del 5 Aprile 2006, è prevista nel caso lo scavo interessi porzioni di materiale di riporto e dove opportuno al fine di garantire la tutela delle acque sotterranee in relazione alle caratteristiche del materiale scavato e al contesto idrogeologico.

Le terre e rocce da scavo possono anche essere gestite come rifiuti, destinandole allo smaltimento o al recupero. Lo smaltimento in discarica deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 2003 n. 36 e dal D.M. 27 Settembre 2010, che definiscono i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. L’ammissibilità in discarica è subordinata alla non pericolosità del materiale e all’esclusione al rilascio di contaminati nell’ambiente circostante mediante analisi su eluato da test di cessione.

In alternativa è possibile il conferimento ad un impianto di recupero o il recupero in cantieri autorizzati

Nel caso in cui il materiale sia destinato al recupero ambientale, deve essere verificato che il contenuto di contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d’utilizzo prevista. In particolare dovrà essere accertato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione previste in tabella 1, colonna A o B, dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (CSC) e la conformità dell’eluato da test di cessione [secondo quanto previsto nell’Allegato 3 al D.M. 5 Febbraio 1998, come modificato dal Decreto Ministeriale 186 del 5 Aprile 2006].

Nel caso in cui la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo sia condotta nell’ambito della normativa sui rifiuti, analisi e campionamento devono essere eseguite sull’insieme di tutte le frazioni granulometriche.

In alternativa è possibile il conferimento ad un impianto di recupero o il recupero in cantieri autorizzati secondo quanto previsto dall’articolo 85 bis.

Il recupero nel cantiere di produzione, a seguito del rilascio di specifica autorizzazione da parte della Provincia, prevede lo stoccaggio del materiale in deposito temporaneo e la verifica di non pericolosità funzionale alla cessazione della qualifica di rifiuto.

Nel caso in cui il materiale sia destinato al recupero ambientale, i principali criteri da soddisfare per la cessazione di qualifica del rifiuto, sono la conformità dell’eluato da test di cessione [secondo l’Allegato 3 Febbraio 1998] e la compatibilità con la destinazione d’utilizzo prevista sulla base della tabella 1, colonna A o B, dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (CSC).

Nel caso in cui la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo sia condotta nell’ambito della normativa sui rifiuti, analisi e campionamento devono essere eseguite sull’insieme di tutte le frazioni granulometriche.

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