L’analisi dell’eluato da test di cessione secondo le modalità previste dall’Allegato 3 al D.M. 5 Febbraio 1998, come modificato dal Decreto Ministeriale 186 del 5 Aprile 2006, è prevista nel caso lo scavo interessi porzioni di materiale di riporto e dove opportuno al fine di garantire la tutela delle acque sotterranee in relazione alle caratteristiche del materiale scavato e al contesto idrogeologico.
Le terre e rocce da scavo possono anche essere gestite come rifiuti, destinandole allo smaltimento o al recupero. Lo smaltimento in discarica deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 2003 n. 36 e dal D.M. 27 Settembre 2010, che definiscono i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. L’ammissibilità in discarica è subordinata alla non pericolosità del materiale e all’esclusione al rilascio di contaminati nell’ambiente circostante mediante analisi su eluato da test di cessione.
In alternativa è possibile il conferimento ad un impianto di recupero o il recupero in cantieri autorizzati
Nel caso in cui il materiale sia destinato al recupero ambientale, deve essere verificato che il contenuto di contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d’utilizzo prevista. In particolare dovrà essere accertato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione previste in tabella 1, colonna A o B, dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (CSC) e la conformità dell’eluato da test di cessione [secondo quanto previsto nell’Allegato 3 al D.M. 5 Febbraio 1998, come modificato dal Decreto Ministeriale 186 del 5 Aprile 2006].
Nel caso in cui la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo sia condotta nell’ambito della normativa sui rifiuti, analisi e campionamento devono essere eseguite sull’insieme di tutte le frazioni granulometriche.
In alternativa è possibile il conferimento ad un impianto di recupero o il recupero in cantieri autorizzati secondo quanto previsto dall’articolo 85 bis.
Il recupero nel cantiere di produzione, a seguito del rilascio di specifica autorizzazione da parte della Provincia, prevede lo stoccaggio del materiale in deposito temporaneo e la verifica di non pericolosità funzionale alla cessazione della qualifica di rifiuto.
Nel caso in cui il materiale sia destinato al recupero ambientale, i principali criteri da soddisfare per la cessazione di qualifica del rifiuto, sono la conformità dell’eluato da test di cessione [secondo l’Allegato 3 Febbraio 1998] e la compatibilità con la destinazione d’utilizzo prevista sulla base della tabella 1, colonna A o B, dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (CSC).
Nel caso in cui la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo sia condotta nell’ambito della normativa sui rifiuti, analisi e campionamento devono essere eseguite sull’insieme di tutte le frazioni granulometriche.