Il D.Lgs. 81/08 ha effettivamente introdotto nuovi rischi da valutare? Il decreto 81/08 non ha in realtà introdotto nessun “nuovo rischio” da valutare (si pensi in particolare al rischio stress lavoro correlato citato nel decreto milleproroghe di fine 2008) ma ha soltanto ribadito ed evidenziato in modo particolare alcuni rischi che molto spesso venivano “dimenticati” dai datori di lavoro nell’ambito della propria valutazione di rischi.
Quindi con il D.Lgs 81/08 non vi sono nuovi rischi da considerare; dovevano essere valutati tutti i rischi prima e debbono essere valutati tutti i rischi ora. Chi aveva lavorato bene in vigenza del D.Lgs 626/94 non deve avere quindi timore di nuovi e gravosi impegni, anche se, ovviamente, una revisione si impone per quelle materie nelle quali il D.Lgs 81/08 ha modificato i parametri di riferimento.
La modifica più interessante è invece contenuta nell’articolo 28, comma 2, del D.Lgs 81/08 laddove viene ampliato il contenuto del documento di valutazione dei rischi (DVR). Infatti, il DVR oltre a contenere, come già previsto dal D.Lgs 626/94, una relazione sulla valutazione di tutti i rischi, l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione, e il programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, deve oggi contenere anche “l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri”. Il rispetto di tale precetto richiede, ai datori di lavoro, la definizione operativa dei compiti per dare attuazione alle misure di prevenzione e protezione e richiede la “personalizzazione” di tali procedure in capo ai soggetti che verranno individuati in base all’organizzazione aziendale.
Altro elemento di novità che richiede una “personalizzazione” del DVR è legato all’obbligo di individuare delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. In ordine all’obbligo di data certa quale requisito del DVR, occorre osservare che nessuna indicazione operativa è prevista dalla norma.
Fatto salvo che è responsabilità del datore di lavoro assicurare la data certa del documento attraverso l’adozione di sistemi che garantiscano la verifica della data di approvazione del documento e non ne consentano successive contraffazioni, non è quindi possibile fornire indicazioni tassative circa le modalità con le quali assicurare tale requisito.